Condizioni generali di vendita e consegna

1. Ambito d’applicazione e validità

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e consegna dell’Organizzazione d’acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore, ESA (in seguito detta: «ESA») regolano stipulazione, contenuto ed esecuzione di contratti, nonché la fornitura di beni d’investi- mento, specialmente attrez- zature per garage e impianti di autolavaggio, come pure di beni di consumo (in particolare beni destinati alla rivendita). Esse sono valide per tutte le forniture e per tutti i lavori della ESA.

1.2 Condizioni valide unicamente per i beni d’investimento oppure solo per i beni di consumo, sono indicate ai punti 10 e 11 più sotto. Tutte le altre disposizioni valgono sia per i beni d’investimento, sia per i beni di consumo.

1.3 Condizioni supplementari o divergenti, in particolare condizioni generali di contratto del committente sono escluse.

1.4 Modifiche e clausole collaterali hanno validità solo se confermate per scritto dalla direzione della ESA.

1.5 Se una delle presenti disposizioni non dovesse risultare valida o se il contratto dovesse contenere una lacuna, ciò non compromette la validità delle altre disposizioni. Al posto della disposizione non valida, vale una disposizione corrispondente, giuridicamente valida, già concordata fin dall’inizio e il cui contenuto si avvicina maggiormente a quanto voluto dalle parti. Lo stesso vale nel caso di una lacuna.


2. Conclusione del contratto

2.1 Le offerte della ESA non hanno alcun effetto vincolante.


3. Estensione dell’obbligo di consegna

3.1 L’ESA non è responsabile per il montaggio della merce fornita presso il committente. Se il committente desidera che l’ ESA si occupi del montaggio, ciò deve essere convenuto espressamente.


4. Termini

4.1 Le indicazioni della ESA sui termini di consegna non sono vincolanti. L’ESA si premura di rispettare i termini stabiliti per contratto a condi- zione che il committente, da parte sua, mantenga i suoi obblighi contrattuali (obblighi di pagamento, prestazioni preparatorie, ecc.).

4.2 I termini sono prorogati di un periodo adeguato se subentrano impedimenti esterni alle possibilità di influenza della ESA, come eventi naturali, mobi- litazione, guerra, tumulti, epidemie, scioperi, misure delle autorità, ecc.

4.3 I termini vengono pure differiti se l’ ESA non riceve tempestivamente le indicazioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine o se il commit- tente chiede modifiche successive che possono causare ritardi nella consegna.

4.4 Nel caso di ritardi nella consegna, il committente non ha alcun diritto ad un risarcimento danni o a ritirarsi dal contratto.


5. Prezzi e condizioni di pagamento

5.1 Il prezzo d’acquisto viene stabilito sulla base del listino prezzi valido al momento della stipulazione del contratto. Il prezzo di listino non comprende l’imposta sul valore aggiunto. Se, fino al momento della consegna dell’oggetto acquistato, il listino prezzi subisce un aumento, il prezzo d’acquisto subirà un corrispondente aumento. Lo stesso vale se, nel caso di promozioni, si rendono necessarie ordinazioni successive. Inoltre, se in più della fornitura dell’oggetto acquistato, è stato concordato il montaggio da parte della ESA (vedi punto 3 precedente), il committente sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo d’acquisto, anche i costi di montaggio.

5.2 L’ESA è autorizzata a fatturare ulteriormente al committente i costi accessori alla fornitura (imballaggi, trasporto, TTPCP, assicurazione, supplemen- to per invio espresso, costi di smaltimento, ecc.).

5.3 Il committente è tenuto al pagamento di ogni fattura della ESA entro 30 giorni dalla data della fattura (senza deduzione di sconti, se questi non sono espressamente convenuti per contratto). Il committente è tenuto al pagamento della fattura, anche se egli rivendica prestazioni in garanzia oppure se la consegna, risp. le prestazioni sono ritardate per motivi non imputabili alla ESA. Il committente non è autorizzato a compensare il suo debito dell’acquisto con eventuali crediti in contropartita.

5.4 Alla scadenza del termine di pagamento, il committente che non ha provveduto al saldo della fattura, cade automaticamente in mora, senza partico- lari sollecitazioni. In caso di mora, il committente è tenuto al pagamento di un interesse di mora a partire dalla data di scadenza della fattura. Il tasso d’interesse di mora ammonta al massimo all’8 %. Resta riservato il risarcimento di altri danni. Per le sollecitazioni, l’ESA è autorizzata a chiedere le spese di sollecitazione.

5.5 Se il committente è in ritardo con il pagamento del prezzo d’acquisto, l’ESA è pure autorizzata a recedere dal contratto senza proroga del termine e a chiedere la restituzione degli oggetti consegnati (art. 214 cpv. 3 CO), rivendicando contemporaneamente il risarcimento danni.

5.6 Inoltre, l’ESA può riprendere possesso in ogni momento e senza l’approvazione del committente, della merce che non è stata pagata entro i termini stabiliti. Con la restituzione della merce, anche la proprietà della stessa passa nuovamente alla ESA.


6. Riserva di proprietà

6.1 Gli oggetti forniti rimangono proprietà della ESA fino a quando il prezzo stabilito per contratto e tutti i costi supplementari e interessi sono completa- mente pagati. Fino a quel momento, gli oggetti forniti non possono essere dati in pegno o venduti, e neppure dati a noleggio senza autorizzazione. L’ESA è espressamente autorizzata a fare iscrivere la riserva di proprietà a registro, al domicilio del committente. Inoltre, il committente è obbligato ad informare tempestivamente l’ESA se cambia di domicilio o se cambia la sede della sua azienda oppure se terzi rivendicano diritti sugli oggetti forniti che si trovano sotto riserva di proprietà.


7. Utili e rischi / Luogo d’adempimento

7.1 Se non viene espressamente convenuto altrimenti, utili e rischi passano al committente al momento della consegna (franco fabbrica).

7.2 Se non viene convenuto un altro luogo d’adempimento, la sede commerciale della ESA di Burgdorf fa stato quale luogo d’adempimento. Se l’ESA assume anche il montaggio, per gli obblighi riguardanti il montaggio, il luogo d’adempimento è il luogo di montaggio.


8. Garanzia

8.1 L’ESA garantisce che tutti i prodotti e le prestazioni di servizio, al momento della consegna corrispondono alle specificazioni del contratto (se dispo- nibili) e alle norme in uso nel settore. Sono da considerare caratteristiche garantite unicamente le caratteristiche definite tali in una conferma d’ordi- ne della ESA.

8.2 Se durante il periodo della garanzia subentrano difetti e questi sono tempestivamente segnalati, questi saranno eliminati oppure – a scelta della ESA – il pezzo difettoso sarà sostituito. I pezzi sostituiti rimangono, risp. diventano proprietà della ESA e devono essere ritornati alla ESA franco domicilio. Con l’eliminazione di un guasto, risp. la sostituzione di un pezzo, non si prolunga il termine di garanzia iniziale. Ciò vale anche per even- tuali pezzi sostituiti dalla ESA. Sono esclusi altri diritti del committente, in particolare un diritto a risarcimento danni, alla risoluzione del contratto per vizi o alla riduzione del prezzo.

8.3 La garanzia si estingue se il committente o terzi, senza l’approvazione scritta della ESA, effettuano modifiche o riparazioni oppure se il committente non adotta immediatamente le misure adeguate per contenere il danno. L’ESA non assume alcuna garanzia per difetti che non possono esserle at- tribuiti, in particolare non per difetti dovuti ad errata installazione da parte del committente o da un terzo da lui incaricato ma non autorizzato come pure per difetti attribuibili ad interventi esterni sul prodotto.

8.4 L’ESA garantisce che i suoi prodotti corrispondono alle caratteristiche concordate per contratto. Non esiste una garanzia di entità eccedente. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da interruzione di esercizio, inadeguato uso o trattamento, inadeguato o illecito intervento, eccessiva solleci- tazione o usura naturale, mancanza di manutenzione, in particolare l’impiego di lubrificanti non adeguati o altri motivi che l’ESA non ha sostenuto.

8.5 Se non è convenuta una particolari procedura di collaudo, il committente deve controllare l’oggetto fornito al momento della consegna. Il committen- te deve comunicare alla ESA eventuali mancanze immediatamente (entro cinque giorni lavorativi), per scritto.

8.6 Il periodo della garanzia viene definito sulla base delle disposizioni di garanzia della fabbrica che fornisce l’oggetto alla ESA.

8.7 In caso di intervento in garanzia, i costi d’imballaggio e di consegna sono a carico del committente. I costi per il materiale, il lavoro e la rispedizione sono a carico della ESA. Se durante i lavori per eliminare il guasto dovesse risultare evidente che non si tratta in alcun modo di un caso di garanzia, allora tutti i costi saranno a carico del committente.

8.8 Le presenti descrizioni dei diritti di garanzia (punti 8.1 fino a 8.7) sono conclusive. Non saranno prese in considerazione altre o differenti pretese di garanzia.


9. Responsabilità

9.1 È esclusa ogni responsabilità della ESA o dei suoi ausiliari per l’esecuzione, per danni che sono in relazione con la fornitura di prestazioni secondo il contratto, come pure per l’impiego o l’utilizzo dell’oggetto fornito, risp. per prestazioni fornite. È esclusa in particolare, la re- sponsabilità per danni in- diretti o conseguenti quali la perdita di guadagno, risparmi non realizzati, maggiori spese presso il committente, rivendicazioni di terzi, danni agli ap- parecchi del committente che sono stati impiegati dalla ESA durante il montaggio, ecc.

9.2 Per rivendicazioni del committente a causa della mancata consulenza e rivendicazioni in relazione con la fornitura di prestazioni e simili o a causa della violazione di obbligazioni secondarie, l’ESA risponde solo in caso di dolo o per colpa grave, che devono essere provati dal committente.


10. Norme particolari per i beni di consumo

10.1 La consegna avviene nei giorni lavorativi, di regola entro 24 ore, se non concordato altrimenti. Per l’ordinazione di articoli che non sono permanen- temente in deposito presso l’ESA, si devono considerare termini di consegna più lunghi. Resta riservato il punto 4 precedente.

10.2 A titolo eccezionale e con espressa approvazione della ESA (che non deve essere rilasciata) la merce può essere ripresa, se viene ritornata entro 10 giorni, intatta, nella condizione a nuovo e nell’imballaggio originale. Le merci che non sono disponibili permanentemente in ma- gazzino, come pu- re le componenti elettroniche e liquidazione e articoli fuori produzione non possono in alcun caso essere riprese.

10.3 Pezzi vecchi consegnati in deposito devono, in ogni caso, essere ritornati nell’imballaggio originale del pezzo da cambiare. In caso contrario il com- mittente perde il diritto al rimborso del valore in deposito.

10.4 Tutti i dati tecnici, in particolare per quanto riguarda la connessione dei singoli prodotti tra loro e/o in relazione con i veicoli, sono raccolti e redatti dalla ESA sulla base delle indicazioni di fabbrica, non vincolanti, del costruttore del veicolo e/o dei subappaltatori. Anche se l’ESA nella compilazio- ne di queste indicazioni pone la massima cura, non assume alcuna garanzia per la loro correttezza e per il fatto che i dati siano usati in modo ap- propriato e per il giusto scopo dal committente.


11. Norme particolari per i beni d’investimento

11.1 Un contratto tra l’ESA e un committente diventa effettivo solo con la conferma scritta di un’ordinazione da parte della ESA.

11.2 L’ESA fornisce la merce ordinata. Non rientrano nell’obbligo di consegna i lavori edili, le impalcature, i mezzi sollevatori, le installazioni sanitarie ed elettriche, ecc. necessari per il montaggio. Lo stesso vale per interruttori e valvole di sicurezza per quanto non appartengano di serie alle attrezzatu- re o ai macchinari.

11.3 Il rispetto delle disposizioni di legge in relazione con l’eliminazione delle acque di scarico, in modo particolare per quanto concerne la pro- tezione delle acque, è compito del committente. Il committente è responsabile in particolare anche per le condotte delle acque di scarico. Il committente con- ferma che l’ESA lo ha reso attento su questa problematica.

11.4 Prima del montaggio, l’acquirente deve fare eseguire a sue spese tutti i lavori preparativi quali ultimazione dei lavori edili, fondamenta, allacciamento elettrico e procurare i mezzi sollevatori, le impalcature e altri mezzi ausiliari, illuminazione sufficiente, ecc.

11.5 Se il committente non ottempera l’obbligo di cooperazione e non esegue questi lavori preparatori o se il luogo di montaggio può essere raggiunto solo con un dispendio particolare, deve sopportare i maggiori costi che ne derivano, in particolare i costi per i mezzi di solleva- zione necessari alla ESA come pure eventuali costi d’immobilità e di ritardo.

11.6 Per le attrezzature di garage e gli impianti di autolavaggio, alla consegna degli oggetti ordinati, il committente deve firmare il verbale di consegna. Se il verbale di consegna non viene firmato o se il committente tralascia il controllo e l’obbligo di denuncia secondo il punto 8.6 più sopra, gli oggetti consegnati sono considerati funzionanti e senza difetti e la fornitura approvata. Nel caso in cui, per motivi che sono da attribuire all’acquirente o a terzi, l’ESA non possa effettuare tempestivamente la consegna (ad esempio a causa di ritardi nei lavori a carico del committente), l’ESA si riserva il diritto di immagazzinare la merce da consegnare a carico e rischio del committente. In questo caso l’ESA è autorizzata a fatturare la merce ordinata 30 giorni dopo la data di consegna inizialmente concordata e, alla scadenza dei termini di pagamento secondo il punto 5.4 più sopra, a conteggiare gli interessi di ritardo.

11.7 Se successivamente, dopo che è stata emessa la fattura al committente, il contratto di compra-vendita viene trasformato in un contratto di leasing, cade ogni diritto ad un eventuale sconto.

11.8 A titolo eccezionale e con espressa approvazione della ESA (che non deve essere rilasciata) la merce può essere ripresa, se viene ritornata entro 10 giorni, intatta, nella condizione a nuovo e nell’imballaggio originale. Le merci che non sono disponibili permanentemente in ma- gazzino, come pu- re le componenti elettroniche non possono in alcun caso essere riprese.


12. Foro competente e diritto applicabile

12.1 Il foro competente è Burgdorf. L’ESA è autorizzata, a citare in giudizio il committente al suo domicilio.

12.2 I rapporti giuridici tra l’ESA e il committente sottostanno al diritto svizzero. Lo stesso vale per le presenti condizioni generali di vendita e consegna.


Condizioni generali di vendita e consegna

Burgdorf, novembre 2013