Condizioni commerciali generali per la garanzia ampliata dei pneumatici „SafePneu“

1. Oggetto della garanzia ampliata dei pneumatici
Hanno diritto alla garanzia i pneumatici per vetture da diporto ad uso privato o per veicoli industriali fino a 3,5 tonnellate, acquistati direttamente presso un cliente di ESA (garagista, comproprietario, in seguito definito “richiedente”) in quantità minima di 2 pezzi e registrati nel portale online www.esa.ch/safepneu (vedi la seguente cifra 2). L’uso commerciale (veicoli di flotta o aziendali, come pure tassì e imprese di trasporto) è escluso dalla garanzia ampliata dei pneumatici.

2. Persona avente diritto
L’avente diritto è esclusivamente la persona che ha acquistato i pneumatici oggetto della garanzia presso un richiedente e al cui nome è stata compilata e confermata (conferma di garanzia) la domanda di garanzia, entro 10 giorni dalla data d’acquisto, nel portale online https://www.esa.ch/fr/my-account/safe-pneu/warranty-registration 

3. Ambito di validità, durata ed estensione della garanzia ampliata dei pneumatici
La garanzia ampliata dei pneumatici completa la garanzia del fabbricante e vale per gli eventi ai sensi della seguente cifra 5, se questi hanno luogo in Svizzera.

Essa inizia alla data d’acquisto dei pneumatici e dura al massimo 2 anni.

La garanzia ampliata dei pneumatici è limitata alla combinazione tra il veicolo e i pneumatici indicata nella domanda, non è trasmissibile e può essere fatta valere solo nei confronti del richiedente indicato nella conferma di garanzia. La prestazione di garanzia è limitata alla fornitura di pneumatici di rimpiazzo al garagista indicato nella conferma di garanzia e non può essere erogata altrove. La garanzia ampliata dei pneumatici copre esclusivamente eventi che non sono già coperti da assicurazioni o da altri terzi tenuti a prestazione.

4. Somma di garanzia
La prestazione di garanzia erogata con la fornitura dei pneumatici di rimpiazzo è limitata nel valore a CHF 500.- per evento e a CHF 2'000.- per anno civile (è determinante il prezzo di vendita al cliente finale).

5. Eventi e prestazioni coperti dalla garanzia ampliata dei pneumatici
In caso di un danno ai pneumatici, causato da schegge, chiodi, strusciature contro i bordi dei marciapiedi, ESA, quale garante, fornisce i pneumatici di rimpiazzo secondo la seguente tabella:

Battistrada restante in mm -> Prestazione sostitutiva massima in % del prezzo d’acquisto
<4 mm -> 0%
4-6 mm -> 50% 
>6 mm -> 100% 

6. Eventi e prestazioni non coperti dalla garanzia ampliata dei pneumatici
Non sono coperti: i danni dovuti a vandalismo e ad eventi naturali; i danni dovuti a un incidente della circolazione; i danni che risultano da impostazioni errate del telaio; i danni che insorgono a causa della pressione errata dell’aria (divergente dalle raccomandazioni delle istruzioni per l’uso della vettura da diporto e divergente dalle raccomandazioni del fabbricante di pneumatici); i danni che si verificano durante tragitti vietati secondo la legge o dalle autorità; i danni che insorgono su strade non pubbliche o non ufficiali, segnatamente i tragitti fuori strada.

Non sono coperti tutti i danni conseguenti come i costi di smontaggio, montaggio e smaltimento, gli ulteriori danni conseguenti, i costi di rimorchio e ogni genere di costi conseguenti, che risultano direttamente dalla foratura di gomme (costi per il cerchione, per la vettura e altri costi).

Non sono coperti i costi dovuti alla normale usura, come pure all’abrasione esagerata (ad esempio: burn out).

Se un danno si è già verificato al momento della stipulazione della garanzia ampliata dei pneumatici, oppure se al momento della stipulazione del contratto, il beneficiario della garanzia poteva prevederne l’evento, non c’è diritto alla prestazione.

Non sono coperti gli eventi che il beneficiario della garanzia causa come segue:

abuso di alcol, di droghe o di farmaci; suicidio o tentato suicidio; partecipazione a scioperi e disordini; partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore; partecipazione ad atti temerari, nei quali ci si espone consapevolmente a un pericolo; azioni / inosservanze intenzionali o dovute a negligenza grave; perpetrazione di delitti, risp. di infrazioni o tentativi relativi.

7. Doveri in caso di sinistro
In caso di danno la persona avente diritto è tenuta a notificarlo immediatamente al garagista indicato nella conferma di garanzia (richiedente) tramite la “domanda di garanzia SafePneu”, presentando il giustificativo originale d’acquisto.

La persona avente diritto è tenuta a fare quanto è possibile per la riduzione del danno e per il relativo chiarimento.

8. Conseguenze della violazione dell’obbligo d’informazione e di comportamento
Se la persona avente diritto viola i suoi obblighi contrattuali di notifica, d’informazione o di comportamento e con questo influisce sulla causa, sull’insorgere, sul volume o sulla constatazione del danno, il garante può rifiutare o ridurre le prestazioni. Si rinuncia alla riduzione della prestazione se la persona avente diritto può dimostrare che il suo comportamento non ha influito negativamente sul danno né sul suo rilevamento.

9. Impiego dei dati
Tutti i dati relativi alla persona avente diritto e al suo veicolo possono essere impiegati esclusivamente all’interno di ESA e non possono essere comunicati a terzi. L’impiego dei dati a scopo di analisi e di marketing all’interno di ESA è ammesso.

10. Diritto applicabile e foro giuridico
La garanzia ampliata dei pneumatici è soggetta al diritto svizzero. In caso di controversie giuridiche la persona avente diritto può sporgere querela. Il foro giuridico esclusivamente competente è quello di 3400 Burgdorf, Svizzera.

11. Indirizzo di contatto del garante
Il garante tenuto a corrispondere le prestazioni della garanzia ampliata dei pneumatici è: ESA Burgdorf, Maritzstrasse 47, 3400 Burgdorf.